Il travisamento della prova non è precluso dalla “doppia conforme”
Costituisce travisamento della prova la supposta inesistenza del documento probatorio, esistente e non valutato, oggetto di un punto controverso tra le parti e dirimente ai fini della decisione.
Secondo Cass. civ., Sez. V, Ord., 30/06/2026, n. 22381, è quindi deducibile, ai sensi dell’art. 360 n. 5) c.