Insider trading secondario e opposizione alle sanzioni Consob, la Cassazione fa il punto
In materia di insider trading secondario e di procedimento di irrogazione delle sanzioni Consob, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 24/04/2026, n. 11040 ribadisce che:
- i fatti costitutivi del trading secondario possono essere accertati in via presuntiva, sulla base della valutazione complessiva di una pluralità di circostanze indizianti, in cui ciascun elemento della serie inferenziale appare grave, pertinente e munito di capacità dimostrativa in rapporto agli altri, senza che sia preclusa la doppia presunzione;
- è possibile l’utilizzo delle dichiarazioni dell’incolpato, confermative del quadro indiziario; nella materia de qua, infatti, la tutela del diritto al silenzio dell’incolpato non deve svolgersi in forme analoghe a quelle del processo penale, ma calibrarsi sulle specificità dei procedimenti del caso, nel rispetto dei principi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del diritto dell'Unione europea (Corte Cost. n. 84/2021, par. 5);
- anche il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio non preclude il ricorso al criterio presuntivo: la responsabilità può essere desunta da indizi i quali, considerati nel loro insieme, rappresentino, in mancanza di un'altra spiegazione coerente, la prova della violazione (Corte di Giustizia 01/07/2010, in C-407/08);
- nell’applicare lo ius superveniens introduttivo di parametri edittali più miti per il sanzionato, il Giudice non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico, correlato alla pena calcolata prima dell'introduzione dello ius superveniens, ma deve rimodulare la pena nell'ambito della nuova cornice edittale, secondo gli ordinari criteri di determinazione legale;
- l'oggetto del giudizio di opposizione alle sanzioni CONSOB è strettamente circoscritto ai motivi di opposizione dedotti con l’atto introduttivo, i quali non possono essere successivamente integrati neppure con questioni di diritto che non richiedano nuovi accertamenti.