Nel processo tributario il difetto di giurisdizione è (di nuovo) rilevabile in ogni stato e grado

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/03/2026, n. 6896, facendo applicazione della recente sentenza n. 24172/2025 delle Sezioni unite, ha dichiarato la rilevabilità del difetto di giurisdizione del Giudice tributario in ogni stato e grado del procedimento, anche allorquando sul tema si sia formato il giudicato implicito (in superamento del precedente orientamento che aveva preso le mosse dalla storica Cass. Sez. Un. n. 24883/2008). Il recente arresto delle Sezioni unite, - pur confermando che, quando la causa è decisa nel merito e i vizi processuali non sono rilevati dal Giudice di primo grado, la parte è onerata di promuovere specifica impugnazione sul punto, al fine di evitare la formazione del giudicato interno - ha affermato che a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, "in ogni stato e grado" e i vizi relativi a questioni "fondanti", i quali, per contro, restano rilevabili anche d’ufficio nei gradi successivi.

Il difetto di giurisdizione del Giudice tributario è per l’appunto rilevabile in ogni stato e grado del processo, in forza dell’espressa previsione di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 546/1992 (analoga disciplina è contenuta nell’art. 47 del d.lgs. 175/2024, efficace dal 1/1/2027). Una diversa regola è invece dettata in tema di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario (art. 37 c.p.c., novellato dall’art. 3 del d.lgs. 149/2022) e in tema di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo (art. 9 del d.lgs. 104/2010), “con il risultato che, in base alle differenziate discipline attualmente vigenti, il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, mentre lo stesso non vale per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (e del giudice amministrativo)”.

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