La Corte Costituzionale sulla prescrizione della riscossione dei tributi erariali tra termine decennale e quinquennale

Con sentenza n. 85/2026, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 2946 cod. civ. (prescrizione ordinaria decennale), per la parte in cui si applica, secondo il diritto vivente, anche alla riscossione dei crediti tributari erariali.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, con riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione.

Per un primo, e più rilevante, profilo, la Corte rimettente denuncia la disparità di trattamento tra l’applicazione della prescrizione decennale alla riscossione dei tributi erariali e la soggezione al termine quinquennale di prescrizione della riscossione di quelli locali (nel caso di specie IMU) e dei crediti previdenziali.

La Consulta, tuttavia, esclude la violazione del principio di uguaglianza, considerato che la disposizione censurata e quelle richiamate a comparazione disciplinano situazioni diverse e, dunque, non comparabili sotto il profilo della disparità di trattamento. Difatti, mentre i tributi locali sono riconducibili ad obbligazioni periodiche, a cui è correlato il termine breve di prescrizione, i tributi erariali si caratterizzano per l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, poiché il credito deriva, anno per anno, da una nuova valutazione sulla sussistenza dei presupposti impositivi, con conseguente applicazione - in mancanza di una diversa disciplina sul punto - del residuale termine di prescrizione ordinaria.  
La Corte rigetta anche le questioni prospettate sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione, affermando che in materia di prescrizione il legislatore gode di ampia discrezionalità e soggiace all’unico limite di non rendere impossibile l’esercizio del diritto, senza che assumano rilevanza  il “tempo necessario” o la facilità, viste anche le innovazioni digitali, ad interrompere il termine di prescrizione, invocate dal remittente per evidenziare l’anacronismo dell’applicazione della prescrizione decennale. La legittimità della norma e della sua interpretazione deve essere valutata alla luce di parametri di ragionevolezza e di bilanciamento dei diritti coinvolti (interesse pubblico e legittimo affidamento del contribuente), non sulla base di paradigmi, quali il tempo necessario ad interrompere la prescrizione, neppure riconducibili ad un modello unitario.
Infine, secondo la Consulta, è inconferente il richiamo alla presunta violazione della ragionevole durata del processo ex art. 111 della Costituzione, essendo la prescrizione istituto di diritto sostanziale e non processuale.
La Corte, in definitiva, conferma la conformità a Costituzione e la ragionevolezza dell’attuale diritto vivente.

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