La Corte dei conti delinea le condizioni per l’affidamento a un terzo dell’attività data in concessione alla società in house dell’ente locale
La Sezione controllo della Corte dei Conti Liguria illustra le condizioni entro le quali la società in house concessionaria dell’ente locale può procedere all’affidamento ad un terzo di una porzione delle attività oggetto della concessione (Delibera 64 del 14.5.2026). Il quesito afferiva alla compatibilità tra il modello dell’in house providing prescelto dall’Ente per la gestione (e ultimazione della costruzione) di un porto turistico e il successivo affidamento al terzo, da parte della società in house e ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della navigazione, della gestione dei posti barca del compendio destinati a funzione esclusivamente commerciale, a fronte dell'assunzione da parte del medesimo operatore economico dell'obbligo di ultimare la costruzione del porto.
La Sezione controllo, senza esprimersi sulla legittimità complessiva dell’operazione, afferma che il sub-affidamento a un operatore economico terzo di un segmento delle attività affidate alla società in house non è vietato dall’ordinamento, purché attuato mediante procedure di evidenza pubblica e garantendo la effettiva permanenza, sia nella fase decisionale che in quella conclusiva dell'operazione, dei tre requisiti fondamentali e cumulativi dell’ in house providing: la partecipazione pubblica totalitaria del capitale sociale della società in house, l’attività prevalente svolta dalla società in house a favore dell’ente, il controllo analogo esercitato dall’ente sulla società, sì da poterne condizionare le decisioni organizzative e funzionali e gli obiettivi strategici.
Per il rispetto dei primi due requisiti sarà sufficiente che l’operazione di affidamento al terzo non determini modifiche nell’assetto della proprietà della società, né una produzione ulteriore ed estranea agli interessi dell’ente. Il controllo analogo sarà garantito dal fatto che l’affidamento al terzo rientri in un atto di indirizzo fornito dall’ente medesimo e che la società concessionaria mantenga la regia complessiva delle attività ad essa affidate e la piena responsabilità della loro attuazione nei confronti dell’ente pubblico socio. L’affidamento deve quindi essere disciplinato in modo tale che il terzo medesimo sia tenuto a operare in aderenza agli indirizzi stabiliti dall'ente per la cura dell'interesse pubblico.
La delibera sembra peraltro concludersi con un monito: non solo l’opportunità di procedere all’esternalizzazione al terzo dovrà essere attentamente motivata in relazione ai vantaggi per la collettività, ma lo stesso ricorso al modello dell'in house providing dovrà essere oggetto di valutazioni aggiornate e adeguate all'effettivo corso dell'intervento avviato, sotto i profili della convenienza e sostenibilità, in particolare in caso di riconsiderazione dell’assetto gestionale dell’operazione.