La notifica delle sentenze tributarie valida ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione
Cass. civ., Sez. V, Ord., del 23/02/2026, n. 4057 ha affermato che la trasmissione via pec della sentenza tributaria è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione solo se il messaggio pec riveste i requisiti di forma-contenuto previsti dall'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994.
L’ordinanza prende le mosse dal principio - già radicato in seno alla Suprema Corte (non senza pronunce di segno contrario, come sembra essere Cass. Civ., ord. 5155/2025) – secondo cui la notifica telematica della sentenza è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione, solo se consente al notificato di percepire, senza equivoci, l’intenzione del notificante di sollecitare il termine ad impugnandum.
Con l’arresto in esame, la Corte ha ritenuto di offrire un’ulteriore precisazione al richiamato principio, dichiarando che la validità della notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, si misura sul rispetto della disciplina della l. 53/1994 sulle notifiche degli avvocati.
La Suprema Corte dimentica però di confrontarsi con l’art. 16 bis del d.lgs. 546/1992, con le istruzioni fornite in materia dal MEF nella circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019 e con i suoi stessi precedenti (che, sia pure con riferimento al periodo antecedente alla piena introduzione del processo tributario telematico, escludono l’applicazione della l. 53/1994 nella materia tributaria, Cfr. Cass. Civ., Sent. nn. 17941/2016, 15109/2018 e Ord. n. 8560/2019). Soprattutto, la Corte pare dimenticare i soggetti (diversi dagli avvocati) abilitati al patrocinio presso le Corti Tributarie, per i quali non trovano applicazione le norme della l. n. 53/1994.
Nel dichiarato intento di individuare un parametro generale ed astratto sul quale verificare validità ed efficacia delle notifiche, sottraendone l’esame all’apprezzamento soggettivo del destinatario o del giudice, “per evidenti ragioni di certezza del diritto”, l’ordinanza in esame sembra invece aver generato non poche incertezze negli operatori.