Compensi degli amministratori delle società a partecipazione pubblica: interviene la Sezione autonomie della Corte dei Conti

Con deliberazione n. 9 del 23 marzo 2026, la Sezione autonomie della Corte dei Conti è intervenuta sul tema della  determinazione dei compensi degli amministratori delle società in house providing controllate dagli enti locali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 7, del d.lgs. 175/2016 (TUSP) e 4, comma 4, d.l. 95/2012, in risposta alla richiesta di chiarimento nomofilattico sollevata dalla Corte dei conti Puglia, sez. contr., delib. 21.1.2016 n. 11 (cfr. contributo del 27.3.2026).

Si ricorda brevemente che le disposizioni richiamate hanno stabilito, in via transitoria (nell’attesa dell’emanazione del decreto attuativo richiamato dall’art. 11, c. 6), che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013. Nell’applicazione delle disposizioni, si sono avuti dubbi e contrasti interpretativi in due ipotesi: il caso di costo storico inesistente e quello di costo storico esistente, ma irrisorio (cfr. contributo del 27.3.2026).

Ricordato che la questione va circoscritta alle società a partecipazione pubblica controllate da regioni ed enti locali (atteso che a quelle controllate dal MEF si applica la disciplina dei compensi come regolati dal d.m. n. 166/2013), in relazione al primo caso, la Corte condivide gli approdi già  raggiunti dalla giurisprudenza contabile, acconsentendo che, in caso di costo storico inesistente, l’amministrazione controllante possa individuare un parametro diverso dal costo storico, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali.

Anche per il caso del costo storico esistente, ma irrisorio, rilevata la evidente insufficienza del regime transitorio (messa in luce anche dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 153/2022), la Corte ritiene possibile individuare un diverso parametro per la determinazione dei compensi degli amministratori.

Secondo la Corte, l’ipotesi del costo storico irrisorio è riconducibile a quella del costo storico sostanzialmente inesistente, purché l’amministrazione dimostri l’intervento di vicende modificative sopravvenute, tali da tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento sostanziale dell’attività societaria e/o comunque in una maggiore complessità della società, se non in una modifica sostanziale della stessa.

La Corte offre poi indicazioni per determinare gli emolumenti da corrispondere agli amministratori, in entrambe le ipotesi al suo esame: individuare i parametri in “precisi indicatori dimensionali, confrontando, in primis, il compenso con il volume d'affari, il patrimonio netto e l'utile della società; di poi, evidenziando dell’incarico la sua complessità, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica ed, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti, entro il limite dell’equilibrio economico e comunque senza superare il tetto massimo complessivo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici”.

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