La prova del giudicato esterno alle Sezioni Unite della Cassazione
La Sezione Tributaria della Cassazione (ord. n. 13651 del 11.5.2026) chiede alle Sezioni Unite di chiarire se la prova del passaggio in giudicato della sentenza fatta valere in un diverso giudizio, quale “giudicato esterno”, debba essere offerta necessariamente dalla certificazione del cancelliere di cui all’art. 124 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Sulla questione, di particolare rilevanza, la giurisprudenza di legittimità appare infatti divisa su posizioni non conciliabili. All’orientamento tradizionale, che ritiene indispensabile la certificazione del cancelliere per provare il passaggio in giudicato della sentenza (tra le tante, Cass., sez. 1, 2.3.2022, n. 6868), orientamento peraltro mai univoco e mitigato talvolta dalla valorizzazione della mancata contestazione della parte che ne avrebbe interesse (Cass., sez. 5, 24.5.2022, n. 16695; Cass., sez. 1, 1.3.2018, n. 4803), si è recentemente contrapposta la soluzione offerta da alcune pronunce della Sezione terza della Cassazione (Cass., Sez. III, 5.2.2025, n. 2827; Cass., Sez. III, 18.2.2025, n. 4276).
Tali ultimi pronunciamenti ritengono che la rilevabilità del giudicato esterno non possa essere limitata ai soli casi in cui lo stesso sia munito della certificazione del cancelliere. La certificazione, infatti, attesta la mancata proposizione di impugnazioni alla sentenza; non costituisce dunque prova certa del giudicato ed è superabile con prova contraria (potendosi avere impugnazioni non comunicate al cancelliere e giudicato anche in presenza di impugnazione, se per es. il giudizio di appello si è estinto, o se il gravame è stato promosso solo da alcuni dei contendenti). Se non è prova inoppugnabile del giudicato, allora la certificazione neppure è indispensabile.
Non sfugge, allora, alla Terza sezione l'occasione per affermare che il giudicato esterno deve essere conosciuto dal giudice d’ufficio (anche facendo ricorso ai poteri istruttori di cui può disporre), trattandosi di un fatto extraprocessuale rilevante al pari della norma di diritto, quale “elemento normativo” e non di fatto (così Cass. Sez. Un., 16.6.2006, n. 13916).