Il travisamento della prova non è precluso dalla “doppia conforme”

Costituisce travisamento della prova la supposta inesistenza del documento probatorio, esistente e non valutato, oggetto di un punto controverso tra le parti e dirimente ai fini della decisione.

Secondo Cass. civ., Sez. V, Ord., 30/06/2026, n. 22381, è quindi deducibile, ai sensi dell’art. 360 n. 5) c.p.c, quale travisamento della prova, l’affermazione del giudice del gravame dell’omessa notifica di una cartella di pagamento che risulta invece regolarmente notificata sulla base dei documenti acquisiti in giudizio.

La deduzione del travisamento della prova non è impedita dal fatto che il gravame, sul punto, abbia confermato la sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme). La doppia conforme richiede infatti una effettiva cognizione in fatto che, nel caso di travisamento, invece, manca e, con essa, la vera e propria statuizione che costituisce la ragione di divieto dell'ulteriore ritorno sul decisum (cfr. anche Cass. n. 16618/2026; in senso conforme in motivazione, Cass. n. 16752/2026).

(FM)

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