La responsabilità dell’esattore per la mancata riscossione del credito
In tema di responsabilità dell’esattore per aver lasciato prescrivere il credito iscritto a ruolo, l’ordinanza n. 21302 del 23.6.2026, della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, ha ritenuto che l’annullamento ex lege del carico può escludere, in astratto, la responsabilità dell’esattore, solo se risulti antecedente alla prescrizione del credito (e, in concreto, solo a seguito dell’esatta specificazione, nelle difese, delle ragioni determinanti la limitazione o l’esclusione della responsabilità).
A sua volta, il mancato esperimento della procedura di discarico per inesigibilità ex art. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 può rilevare ai fini dell’ammissibilità o della fondatezza della domanda risarcitoria promossa dall’ente impositore, se la questione, che implica sempre un accertamento in punto di fatto, risulta tempestivamente promossa nel giudizio di merito (con puntuale indicazione, nel ricorso in Cassazione, della sede processuale in cui il tema risulta proposto).
L’ordinanza, in definitiva, offre pochi spunti sul tema della responsabilità dell’esattore (sul tema si segnala anche Sezioni Unite n. 31908 del 2025) e molte indicazioni in punto di redazione degli atti di causa, e del ricorso in Cassazione in particolare, ché la Cassazione è giudice del fatto processuale, solo se il ricorso è autosufficiente.
(FM)