Utili extracontabili e intestazione fiduciaria delle quote: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/05/2026, n. 13752

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che l’intestazione fiduciaria a persona fisica (non a società fiduciaria) delle quote di una società di capitali a ristretta base partecipativa non vale ad escludere l’operatività, nei confronti del socio fiduciario, della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Il pactum fiduciae configura, infatti, un’ipotesi di interposizione reale di persona, in forza della quale l’interposto acquista l’effettiva titolarità della partecipazione, obbligandosi unicamente a ritrasferirla al fiduciante o ad un terzo da questi designato: l’accordo, pur valido inter partes sul piano civilistico, resta inopponibile ai terzi e, a maggior ragione, all’Erario. Da ciò discende che il fiduciario non può considerarsi mero “prestanome”, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati o distribuiti, bensì accantonati o reinvestiti dalla società, ovvero che degli stessi si sia appropriato un altro soggetto. La possibilità di fornire prova contraria riguarda, pertanto, solo la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e non ha nulla a che vedere con l’interposizione.
Nel caso di specie, in definitiva, i giudici di legittimità hanno ritenuto irrilevante la sentenza con la quale il giudice civile aveva accertato la natura fiduciaria dell’intestazione e dichiarato l’estraneità del fiduciario alla gestione societaria.

(ADF-MMR)

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