Usura originaria: il tasso oltre soglia travolge gli interessi anche se non viene applicato

La mera pattuizione di un tasso usurario è sufficiente a determinare la nullità della clausola e la non debenza degli interessi, anche quando, nel concreto svolgimento del rapporto, la banca abbia mantenuto gli addebiti entro la soglia. È quanto afferma la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 1527 del 1° giugno 2026, relativa a un’apertura di credito in conto corrente.

La società correntista contestava il tasso debitore nominale annuo del 13,75% previsto dal contratto stipulato il 9 gennaio 2009, superiore al tasso soglia del 13,68% allora applicabile, ai sensi della legge n. 108/1996, alle aperture di credito oltre euro 5.000,00. La Corte ha accolto la censura anche sulla base della CTU, che aveva rilevato l’anomalia della previsione contrattuale.

Il dato più significativo è che, durante il rapporto, la banca non aveva mai applicato interessi superiori alla soglia. Tale circostanza, tuttavia, è stata ritenuta irrilevante: gli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. sanzionano già la promessa o convenzione di interessi usurari, indipendentemente dal loro successivo pagamento.

La decisione si colloca nel solco del principio ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24675/2017, secondo cui il carattere usurario degli interessi deve essere verificato al momento in cui essi sono promessi o convenuti. Da tale principio la Corte bolognese trae una conseguenza netta: accertato il superamento originario della soglia, la clausola è nulla e gli interessi non sono dovuti, senza che la banca possa invocare la più favorevole gestione concreta del rapporto.

La pronuncia richiama dunque gli intermediari a un controllo rigoroso delle condizioni economiche sin dalla stipula e offre ai clienti un rilevante criterio di verifica: ai fini dell’usura originaria, non conta soltanto quanto sia stato effettivamente addebitato, ma anzitutto quanto il contratto consentiva di esigere.

(MM)

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