Indagini bancarie del Fisco: la Cassazione richiama i principi affermati dalla Corte EDU e stabilisce che, in difetto dell’autorizzazione amministrativa, i dati acquisiti sono inutilizzabili
Con le ordinanze n. 19960 e n. 19956 del 15.6.2026, la Corte di Cassazione ridisegna il regime dell’autorizzazione amministrativa alle indagini bancarie alla luce dei principi stabiliti dalla decisione della Corte EDU (Ferrieri e Bonassisa c. Italia del 8.1.2026), segnando un mutamento di rotta nella giurisprudenza, che avrà risvolti sul piano operativo.
Con la citata sentenza, la Corte di Strasburgo ha stabilito che l’ordinamento italiano viola l’art. 8 della Convenzione EDU (diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali) perché attribuisce alle autorità fiscali “un potere discrezionale illimitato”, senza fornire al contribuente sufficienti garanzie procedurali contro accessi abusivi e arbitrari alle informazioni bancarie, che sono dati personali.
La Corte di Cassazione, nell’intento di fornire un’interpretazione evolutiva delle norme vigenti che tenga conto del quadro convenzionale ed eurounitario a tutela dei diritti fondamentali, pur senza incidere sulla legittimità del potere dell’Amministrazione finanziaria di acquisire i dati bancari del contribuente, ne ridefinisce le condizioni di esercizio, al fine di assicurare che l’ingerenza dei pubblici poteri nella sfera privata degli individui sia delimitata, controllabile e proporzionata (artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE). E così, l’autorizzazione alle indagini prevista dall'art. 32, co. 1 n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51, co. 2 n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, pur conservando natura di atto preparatorio non soggetto a obbligo di motivazione, è individuato come il titolo dell’ingerenza, il presupposto giuridico dell’accesso, che deve preesistere alla richiesta di consultazione del conto bancario, essere conoscibile dal contribuente e presentare un contenuto minimo idoneo a consentire, anche ex post, la verifica della sua esistenza, nonché dei presupposti e dei limiti dell'indagine.
In tale prospettiva, la mancata allegazione dell’autorizzazione o la sua radicale inidoneità non integrano una mera irregolarità procedurale, bensì costituiscono un vizio del titolo che legittima l’acquisizione dei dati bancari, che li rende inutilizzabili e che può riflettersi sulla validità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze così ottenute.
(EV – MB)