TRUST: Cass. civ., Sez. V, Ord., 25 marzo 2026, n. 7161
Con l’ordinanza richiamata, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui la costituzione di un trust e il conferimento al medesimo dei beni destinati a comporne la dotazione rappresentano operazioni prive di rilevanza sotto il profilo fiscale, posto che non determinano un trasferimento reale e duraturo di ricchezza, né un accrescimento del patrimonio in capo al trustee. Quest’ultimo infatti ne acquisisce esclusivamente la titolarità formale, con l’obbligo di trasmetterla successivamente al beneficiario finale; per tale ragione, dette operazioni non rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni, la quale risulterà invece dovuta nel momento in cui i beni o i diritti verranno trasferiti dal trustee al beneficiario, dovendosi ritenere tale lettura l’unica coerente con i principi sanciti dall’art. 53 della Costituzione. Risulta pertanto imprescindibile, secondo la Corte, ai fini dell’applicazione dell’imposta in questione, che si realizzi un trasferimento di beni dotato dei caratteri dell’attualità, dell’effettività, della stabilità e della definitività, elementi che non possono in alcun modo riscontrarsi nel momento dell’istituzione del trust e nel relativo atto dispositivo: atti del tutto incapaci di rappresentare un autentico spostamento di ricchezza tale da denotare una maggiore capacità contributiva e, conseguentemente, da legittimare l’imposizione. Detto indice di maggiore capacità contributiva, infatti, è destinato a manifestarsi soltanto attraverso la realizzazione del programma negoziale sotteso alla finalità del vincolo di destinazione, ossia mediante le attribuzioni patrimoniali previste dal trust stesso, anche quando eventualmente distribuite in più momenti nel tempo, come nel caso di specie.