Serve la domanda di parte per la disapplicazione delle sanzioni tributarie
Rilevato che in tema di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, vi è un contrasto di giurisprudenza circa la necessità (v. Cass. Sez. 5, n. 15406 del 2021 e, conformi, Cass, n. 14402 del 2016; Cass. n. 17195 del 2019), o meno (v. Cass. Sez. 5, n. 2604 del 2024; Cass. n.2820 del 1995; Cass. n.2979 del 1990), di una domanda del contribuente al fine di attivare il potere di disapplicazione delle sanzioni tributarie per l'obiettiva incertezza normativa, Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/02/2026, n. 3466 riafferma la necessità della domanda di parte.
La Sezione tributaria, “in superamento al contrasto giurisprudenziale”, fa proprio il seguente principio di diritto "Al fine di attivare il potere del giudice di disapplicazione per obiettiva incertezza normativa - potere conferito dall'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e ribadito, con più generale portata, dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e quindi dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 27 luglio 2000, n. 212 (rectius, l. 212/2000, n.d.r.) - è necessaria la tempestiva domanda del contribuente, non essendo questione rilevabile d'ufficio".
La soluzione proposta è, secondo il Collegio, (l’unica?) conforme ai principi della domanda e della parità delle armi, al diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, all’equo processo delineato dell’art. 6 della Carta Europea dei diritti dell’Uomo (diritto ad un equo processo) e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale). Grava dunque sul contribuente l'onere di allegare la ricorrenza degli elementi che consentono alle Corti tributarie di esercitare il potere di disapplicare le sanzioni, e cioè la sussistenza di una pluralità di prescrizioni il cui coordinamento sia concettualmente difficoltoso, per l'equivocità del loro contenuto derivante da elementi positivi di confusione.