Dubbi interpretativi sui compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico

La sezione regionale di controllo per la Puglia chiede al Presidente della Corte dei Conti di deferire alla Sezione Autonomie o alle Sezioni Riunite della Corte la risoluzione dei dubbi interpretativi sussistenti sulla determinazione dei compensi degli amministratori delle società in house providing ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 7, del d.lgs. 175/2016 (TUSP) e 4, comma 4, d.l. 95/2012 (Corte dei conti Puglia, sez. contr., delib. 21.1.2026 n. 11).

L’art. 11, comma 6, del TUSP prevede un sistema di classificazione delle società a controllo pubblico in 5 fasce, sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, da attuarsi mediante decreto ministeriale (MEF). In base alla distinzione per fasce, il decreto ha altresì il compito di determinare i tetti di spesa per i compensi degli organi amministrativi e di controllo (fermo il tetto massimo di € 240.000). Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale, ai sensi del comma 7 della medesima disposizione, restano in vigore le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95. Tale previsione, a sua volta, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

Ad oggi, nonostante l’auspicio di una sollecita approvazione espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 153/2022, ultimo capoverso della motivazione), il decreto ministeriale non risulta emanato.

Nell’applicazione delle disposizioni richiamate, sono quindi sorti due scenari problematici: quello del costo storico mancante e quello del costo storico esistente ma non rappresentativo per l’esiguità del compenso corrisposto.

In particolare, con riguardo al caso del costo storico esistente, ma irrisorio, sussiste un contrasto interpretativo in seno alla Corte dei Conti, divisa tra il riconoscimento della natura strettamente tassativa, e non derogabile, delle disposizioni (ex plurimis, Sez. Reg. Controllo Liguria, del. n. 29/2020/Par) e il convincimento che, in ipotesi particolari, “si possa procedere, nel pieno rispetto del principio di ragionevolezza nonché dei vigenti limiti inerenti alle retribuzioni massime erogabili, a riparametrare la base di calcolo 2013 laddove essa risulti non disponibile ovvero talmente esigua da non potersi considerare adeguata” (Sez. Reg. Contr. Lazio, del. 89/2025/Par).

Il Giudice contabile pare oggi chiamato a dirimere tale contrasto.

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