La sanatoria della notifica nulla dell’atto processuale ha efficacia retroattiva anche agli effetti della prescrizione
Passata attentamente in rassegna l’ampia, e in parte discordante, giurisprudenza formatasi in punto di notificazione nulla dell’atto processuale e di effetti della sanatoria portata dalla rinnovazione della notifica, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6474 del 18 marzo 2026, sintetizzano e “sintonizzano” principi ritenuti già presenti nella giurisprudenza della Corte, affermando che: la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.
L’efficacia della sanatoria retroattiva di cui all’articolo 291 c.p.c. si estende, dunque, a tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda, e ciò anche in conformità all’ampio tenore della norma - “la rinnovazione impedisce ogni decadenza” - e alla sua origine storica. I pilastri che sorreggono il ragionamento della Corte sono costituiti dai “fondamentali” interventi nomofilattici del 2016 (Sez. Un. 14916/2016 sulla distinzione tra inesistenza della notificazione, da tale arresto relegata a casi remoti e ipotetici, e nullità, estesa a tutte le altre ipotesi; nonché Sez. Un. 14594/2016, la quale sposta l’attenzione sulla condotta del notificante, in un bilanciamento costituzionalmente ragionevole degli interessi delle parti), nonché l’altrettanto fondamentale riconoscimento della scissione degli effetti della notifica per notificante e destinatario sugellato dalla Corte cost. n. 477/2002.
Il risultato è un bilanciamento tra le posizioni di notificante e destinatario: da un lato, si evita che un vizio rimediabile comporti la perdita del diritto; dall’altro, si impedisce che la sanatoria si trasformi in uno scudo per condotte negligenti.