La Corte dei conti esclude la prelazione nelle procedure di PPP sulla scorta della giurisprudenza UE
Con deliberazioni nn. 14/2026/PAR e 15/2026/PAR, la Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per l’Emilia‑Romagna si è espressa su richieste di pareri avanzate da due Comuni in relazione alla legittimità della previsione di diritti di prelazione in favore del promotore nell’ambito di procedure di PPP già avviate.
Ciò in particolare alla luce della sentenza CGUE del 5.02.2026 (C-810/24) secondo la quale l’art. 3 par. 1 direttiva 2014/23/UE, in comb. disp. con l’art. 49 TFUE, gli art. 30 e 41, ed il considerando 68 di tale direttiva, osta a che: “uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara”.
In entrambi i casi la Corte ha concluso per la sopravvenuta illegittimità delle procedure di affidamento contenenti la previsione della prelazione, in ossequio al principio formulato dalla giurisprudenza europea. Le pronunce della CGUE hanno valenza interpretativa generale e vincolante, anche nei confronti delle Amministrazioni, le quali non possono quindi applicare norme interne incompatibili con il diritto europeo. Entrambe le pronunce, inoltre, affermano l’applicabilità del principio a procedimenti ancora in essere, in ossequio al principio tempus regit actum.
La Corte ha altresì escluso la rilevanza dell’eventuale affidamento riposto dal promotore sulla legittimità della procedura (14/2026/PAR) e ha precisato che la scelta dell’Amministrazione di disapplicare la norma nazionale non configura colpa grave ai fini della responsabilità erariale; al contrario, conformandosi l’ente ad un parere del giudice contabile, beneficerebbe dell’esimente ex art. 2 comma 1 L. 1/2026.