Contumacia involontaria e notifica della sentenza: alle Sezioni Unite la questione tra stabilità e diritto di difesa
La rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul tema del contraddittorio “differito” riapre un nodo cruciale del processo: il rapporto tra stabilità delle decisioni e diritto effettivo di difesa.
Il caso riguarda una sentenza della Corte di Giustizia tributaria di Roma con cui sono state annullate cartelle di pagamento e avvisi di accertamento. Non essendo stata impugnata la sentenza, il ricorrente ha adito il giudice per l’ottemperanza. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita deducendo di non aver mai avuto conoscenza del giudizio, non avendo ricevuto la notifica del ricorso introduttivo. Ciononostante, la Corte ha accolto il ricorso, rilevando la mancata impugnazione nei termini.
Proposto ricorso per Cassazione, l’ente ha sostenuto che, in assenza di valida instaurazione del contraddittorio, non sussistesse alcun onere di impugnazione, neppure dopo la notificazione della sentenza. Con ordinanza interlocutoria n. 5910/2026 del 16 marzo 2026, la Suprema Corte ha ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite.
L’ordinanza sembra prendere le distanze dall’orientamento consolidato secondo cui la notificazione della sentenza è idonea a far decorrere il termine breve anche per il contumace involontario, attribuendole una funzione autonoma e sufficiente; mentre esamina la distinzione tra effetti processuali della notificazione ed effettiva conoscenza del processo. In tale prospettiva, la conoscenza sopravvenuta della decisione non può considerarsi equivalente a quella che dovrebbe accompagnare l’instaurazione del contraddittorio, specie in caso di mancata o inesistente notificazione dell’atto introduttivo.
Il tema si sposta così dal piano della decadenza a quello della compatibilità con i principi costituzionali e convenzionali, in particolare con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU. La questione è se sia legittimo stabilizzare una sentenza formatasi in assenza di contraddittorio effettivo.
Le Sezioni Unite sono, quindi, chiamate ora a bilanciare certezza dei rapporti giuridici e diritto di difesa, stabilendo se sia conforme al giusto processo far decorrere i termini da un procedimento che, per una parte, non è mai realmente iniziato.