La funzione deterrente e risarcitoria degli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c.

La Prima sezione della Cassazione, con Ord. n. 3194 del 12.2.2026, afferma che il creditore che rifiuta di ricevere il pagamento, senza giustificato motivo, non ha diritto di ricevere gli interessi legali “maggiorati” ex art. 1284, comma 4, Codice civile.

La Suprema Corte ricorda che la ratio dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. è da individuarsi nella funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, funzione che verrebbe tradita applicando la norma a favore del creditore che non ha accettato il pagamento offerto dal debitore. Tanto più che, ricorda il Collegio, la ricezione della somma dovuta, al netto degli interessi richiesti, non impedisce alla parte di agire successivamente per il riconoscimento degli interessi ritenuti di sua spettanza.

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