CEDU, nuova censura per il Fisco italiano: illegittimi anche gli accessi presso locali ad uso promiscuo del contribuente
Con la sentenza Edilsud 2014 srl e Ferreri c. Italia del 5.3.2026, la CEDU ha esteso le conclusioni raggiunte in due recenti importanti pronunce (Italgomme c. Italia del 6.2.2025 e Agrisud c. Italia del 11.12.2025, cfr. Aggiornamenti VMA del 23 febbraio 2026) sull’illegittimità delle ispezioni eseguite dal Fisco italiano ai sensi dell’art. 52 d.p.r. 633/1972 presso le sedi commerciali dei contribuenti, anche alle ipotesi in cui l’accesso sia effettuato presso locali ad uso promiscuo, cioè adibiti anche ad abitazione del contribuente.
L’ispezione contestata era, infatti, avvenuta presso la sede legale di una srl, che coincideva con l’abitazione del legale rappresentante nonché socio unico della società.
La sentenza - pronunciata dalla Corte nella forma semplificata del Comitato composto da tre giudici perché afferente a questione ormai risolta dalla giurisprudenza consolidata della Corte - ha riaffermato l’incompatibilità dell’ordinamento tributario italiano con il diritto al rispetto del domicilio tutelato dall’art. 8 della Convenzione. Anche se l’art. 52 d.p.r. 633/1972 prevede che sia necessaria l’autorizzazione del PM per accedere a locali che siano adibiti anche ad abitazione, nessuna norma, come ripetutamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5331/2023 e Cass. n. 7768/2022), richiede che il predetto provvedimento sia motivato (come invece previsto per l’accesso ai locali ad uso esclusivamente abitativo). Sicché l’atto del PM si risolve in un “mero adempimento procedurale”, privo di qualsiasi funzione di filtro sostanziale tra le esigenze investigative dell’Amministrazione finanziaria e il diritto del contribuente alla tutela del proprio domicilio.
Su questa base, il regime autorizzativo previsto per l’accesso ai locali promiscui è stato ritenuto equivalente, nella sostanza, a quello già censurato in precedenti pronunce dalla CEDU per i locali commerciali, con la conseguenza che in entrambi i casi è attribuito al Fisco un potere di accesso connotato da un’eccessiva ampiezza discrezionale e non adeguatamente bilanciato da garanzie procedurali effettive idonee a proteggere il contribuente da possibili abusi da parte dell’Autorità.