Negata l’esenzione dall'imposta di successione ai trasferimenti di nuda proprietà con riserva di usufrutto in assenza di effettivo passaggio generazionale
Con la risposta ad interpello n. 116 del 4 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, di cui all’art. 3, co. 4-ter, del TUSD, ad un conferimento di quote di partecipazione detenute in una società di capitali in due società in nome collettivo e il successivo trasferimento della nuda proprietà delle partecipazioni medesime, con riserva di usufrutto in capo al disponente, effettuato mediante patto di famiglia in favore dei propri discendenti.
Nel motivare il diniego dell’esenzione, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 3, co. 4-ter, del TUSD, è volto a favorire il passaggio generazionale delle imprese familiari e a garantire la continuità dell’attività aziendale. Tale finalità viene perseguita rendendo esente, a specifiche condizioni, il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali ai discendenti. In particolare, i beneficiari devono proseguire l’attività d’impresa ovvero mantenere il controllo della società o, nel caso di trasferimento di partecipazioni non di controllo, conservarne la titolarità per un periodo non inferiore a cinque anni.
Con riferimento all'applicazione dell'esenzione al trasferimento della sola nuda proprietà di quote sociali, l’Agenzia ha precisato che è sufficiente che il beneficiario manifesti la volontà di proseguire per almeno cinque anni dell'attività d'impresa precedentemente svolta dal donante.
Pertanto, l'esenzione in parola si applica al trasferimento di quote di società di persone gravate da usufrutto, purché il nudo proprietario si impegni a proseguire l'attività d'impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni. Tuttavia, secondo l’Agenzia, la ratio della norma richiede che il beneficiario acquisisca una partecipazione idonea a consentirgli il pieno subentro nella gestione dell’impresa, rendendo effettivo il passaggio generazionale. Ne consegue che la presenza di vincoli reali sulle quote trasferite e il permanere delle prerogative patrimoniali e amministrative in capo all’usufruttuario-donante impediscono di ritenere concretamente realizzato il passaggio generazionale. In
definitiva, nel caso in cui il mantenimento sostanziale del controllo e della gestione dell'impresa familiare rimanga in capo al dante causa, l’imposta di donazione dovrà essere applicata in misura ordinaria.