La concessione abusiva di credito non determina automaticamente nullità del contratto di finanziamento.

Con le pronunce n. 19288, n. 19276 e n. 19264 del 11.6.2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sul recente nuovo orientamento della giurisprudenza in materia di concessione abusiva di credito secondo il quale l’erogazione di un finanziamento a un’impresa in stato di decozione, oltre a rilevare sul piano risarcitorio, può determinare la nullità del contratto (Cass. n. 7134 del 25.3.2026; Cass. n. 4376/2024; Cass. 16706/2020), per chiarire che tale ulteriore conseguenza di natura “demolitoria” non è affatto automatica bensì si configura solo al ricorrere di determinate fattispecie.

Non rinvenendosi nell’ordinamento una norma che sancisca in via generale l’invalidità del contratto in frode ai terzi, la mera omissione o insufficiente verifica del merito creditizio del soggetto finanziato non determina l’invalidità del contratto di finanziamento (Cass. Sez. Un. n. 26724/2007). Solo quando l’apporto di provvista si inserisca coscientemente in una vicenda di riprovevole occultamento della crisi, determinando un ritardo dell’apertura della procedura concorsuale o l’intensificazione del dissesto, si può profilare un vizio di nullità strutturale del contratto per illiceità della causa, con contestuale attivazione del rimedio della soluti retentio ex art. 2035 c.c. Dunque, spiega la Corte, occorre indagare se il finanziatore abbia erogato credito in modo predatorio e immorale oppure se la stipulazione del contratto di finanziamento costituisca essa stessa, in ragione dell’assetto di interessi ivi contenuto, la consumazione di un reato (ad es. bancarotta semplice, art. 217 l. fall.) che coinvolga entrambe le parti del rapporto bancario (c.d. “reato-contratto”).  

In assenza di tali presupposti, la violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, anche quando integri concessione abusiva di credito in favore di un’impresa in stato di crisi, determina solo obblighi risarcitori in favore della massa dei creditori, senza che il credito della banca possa essere escluso dal passivo fallimentare solo perché il finanziamento sia stato erogato in un contesto di crisi non adeguatamente valutato.

(EV)

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