Regolamento di competenza e legittimazione a richiedere in via incidentale l'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale
La controversia decisa dalla Cassazione nell'ordinanza 20 giugno 2026, n. 20945 atteneva all'individuazione della competenza territoriale del giudice di merito adito (Tribunale di Roma o di Viterbo), ma ha offerto alla Corte l'occasione per decidere (tra l’altro) una questione procedurale «assai delicata».
La convenuta aveva eccepito l'incompetenza del giudice adito in via principale sulla base di una clausola di foro esclusivo contenuta nelle condizioni generali, in via subordinata richiamando i fori concorrenti; il Tribunale aveva disatteso la prima eccezione ma accolto la seconda. Proposto dall'attrice il regolamento di competenza (infine accolto sulla scorta di giurisprudenza consolidata sulla formulazione dell'eccezione a pena di decadenza sin dalla comparsa di risposta), la resistente, con la memoria difensiva, aveva chiesto di mantenere ferma la competenza dichiarata, sul fondamento dell'eccezione principale disattesa dal Tribunale (relativa alla clausola sul foro esclusivo in Roma).
La questione «delicata» attiene dunque alla proponibilità, da parte della parte resistente in sede di regolamento di competenza, dell'impugnazione incidentale condizionata all'accoglimento del regolamento proposto dalla ricorrente principale. Il tema si pone in quanto, in via generale, nel giudizio per regolamento di competenza non è ammessa l'impugnazione incidentale; l'art. 47, ult. co., c.p.c., consente alle parti cui è notificato il ricorso per regolamento, la sola facoltà di depositare scritture difensive e documenti. La Corte conferma il principio ma, con lettura costituzionalmente orientata del predetto ultimo comma dell’art. 47 c.p.c., alla luce dell'art. 24 Cost., riconosce alla resistente, vittoriosa nel giudizio di merito ma sulla base di un'eccezione ivi proposta in via subordinata, la facoltà di "sollecitare" l'esame della propria eccezione principale (disattesa nel giudizio di merito), in via condizionata rispetto alla fondatezza del regolamento avversario.
Due i passaggi principali che sorreggono la soluzione. Il primo attiene all'interesse ex art. 100 c.p.c.: la resistente, avendo ottenuto la declaratoria di competenza del Giudice da essa indicato, non avrebbe potuto proporre autonomo regolamento, per difetto di interesse, né poteva pretendersi che lo proponesse in via meramente prudenziale, onere che la Corte qualifica «inesigibile»; l'interesse riemerge solo con l'iniziativa della parte risultata soccombente nel giudizio di merito, e negare alla resistente in Cassazione ogni possibilità di riproporre l’eccezione principale respinta dal Tribunale renderebbe di fatto incensurabile il rigetto dell'eccezione principale stessa. Il secondo attiene ai poteri della Corte, rispetto ai quali quelli della parte vanno ricostruiti «in modo non meno che speculare»: poiché in sede di regolamento la Cassazione non è vincolata ai motivi e può esaminare la questione di competenza nella sua interezza, la richiesta della resistente non amplia il thema decidendum. Coerentemente, la Corte non ammette la possibilità di un'impugnazione incidentale, cui anzi ribadisce di voler «convintamente» negare ingresso secondo giurisprudenza consolidata, bensì ritiene ammissibile «una attività difensiva sollecitatoria da parte della resistente, ossia volta ad ottenere una diversa decisione da parte di questa Corte sull'eccezione principale». Tale "sollecitazione" non richiede la proposizione di ricorso incidentale condizionato, potendo essere svolta nella memoria difensiva prevista dall'art. 47, ult. co., alla quale il ricorrente può comunque replicare con la memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.
Questo il principio di diritto stabilito nell'ordinanza: «in tema di regolamento di competenza per territorio derogabile, la parte resistente - vittoriosa sulla questione di competenza nel giudizio a quo per essere stata accolta la propria eccezione subordinata (con cui si era propugnata la competenza per territorio del medesimo giudice poi dichiarato competente, ma su altri presupposti rispetto a quelli ventilati in via principale o alternativa) e benché nel giudizio di regolamento non sia proponibile ricorso incidentale -, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 47, ult. comma, c.p.c. con la memoria difensiva può chiedere alla Corte di cassazione, per l'ipotesi in cui il proposto regolamento sia fondato e tenuto anche conto dei poteri della stessa Corte in relazione alla questione di competenza devolutale col regolamento, di esaminare l'eccezione di incompetenza proposta in via principale ma disattesa dal giudice di merito, e di risolvere la stessa questione di competenza nel senso così prospettato, al fine di mantenere ferma la statuizione dello stesso giudice di merito, giacché in caso contrario risulterebbe impossibile per la parte (stante la sua carenza d' interesse) censurare la decisione stessa, benché questa sia potenzialmente suscettibile di pregiudicarla in via definitiva, seppur solo sulla competenza ».
(APM)