Concessione abusiva del credito a imprese decotte: per la Cassazione il credito della banca può essere irripetibile

Con ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna ad affermare il principio per cui la concessione di un finanziamento a un’impresa già in decozione, oltre a rilevare sul piano risarcitorio, può incidere sulla validità del contratto e anche assumere un rilievo immorale, determinando l’irripetibilità ai sensi dell’art. 2035 c.c. delle somme versate.

Il caso riguarda finanziamenti garantiti dallo Stato concessi durante la crisi pandemica a una società poi fallita. Parte delle somme era stata utilizzata per ripianare una pregressa esposizione chirografaria verso la stessa banca finanziatrice, trasformando di fatto un credito chirografario in uno assistito da garanzia pubblica. Secondo l’accertamento del Tribunale, il credito era stato erogato nonostante dai bilanci emergessero evidenti indici di insolvenza e senza effettuare alcuna verifica del merito creditizio.

La Cassazione, riconoscendo che nel caso di specie la stipulazione del contratto di finanziamento, in ragione dell’assetto di interessi ivi contenuto, integra essa stessa la condotta violativa del precetto penale di cui all’art. 217, co. 1 n. 4 L. Fall. (applicabile ratione temporis) e che sussiste quella che la giurisprudenza definisce un’ipotesi di “reato-contratto”, ha dichiarato il contratto nullo per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c.

Quanto alla sorte delle somme erogate dalla banca, pur trattandosi di prestazione astrattamente ripetibile, la restituzione delle stesse è stata esclusa, in quanto le somme sono state pagate in esecuzione di un’operazione contraria al “buon costume economico” e perciò idonea a integrare la soluti retentio di cui all’art. 2035 c.c. La decisione aderisce alla nozione, già fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il “buon costume” non va riferito solo alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche i principi etici che governano il corretto funzionamento del mercato.

Importante conseguenza dell’arresto in commento è che la banca non si può insinuare al passivo della liquidazione giudiziale dell’impresa per il recupero delle somme erogate.

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