La CGT di secondo grado della Lombardia si esprime in favore del contribuente in tema di ritenute a titolo d’imposta su dividendi di fonte estera

Con la sentenza 464/2026, la CGT di secondo grado della Lombardia ha ritenuto spettante il rimborso al contribuente persona fisica (non in regime di impresa) delle somme versate come ritenuta a titolo di imposta, nella misura del 26%, su dividendi di fonte estera (Svizzera), derivanti da partecipazione non qualificata e percepiti per il tramite di un intermediario residente.

La controversia si colloca in un filone di giudizi (curati dal nostro studio legale) che ha visto l’Agenzia delle Entrate soccombente sin dal primo grado. La Corte lombarda è stata la prima CGT di secondo grado ad esprimersi sul tema e a condividere le difese del contribuente avallando il già chiaro principio della Corte di Cassazione Sez. V, n. 25698/2022: “Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una partnership di diritto internazionale, qualora l’assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta-come nell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 art. 27, comma 4, o mediante imposta sostitutiva, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell’ identità di funzione, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 art. 18, comma 1, -avvenga non “su richiesta del beneficiario del reddito” ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagata in un Paese estero si deve considerare detraibile” (vedi anche Cass. Civ. sez. V, sent. 10204/2024).

Non avendo il contribuente, secondo la normativa italiana, possibilità di scelta fra la ritenuta a titolo d’imposta e la tassazione progressiva deve ritenersi spettante il diritto al rimborso, in considerazione di quanto previsto dall’art. 24 Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, non trovando quindi applicazione la previsione interna ex art. 165 TUIR.

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