Pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973: senza notifica al debitore l’atto è giuridicamente inesistente
Nel pignoramento presso terzi azionato da Agenzia delle entrate-Riscossione ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973, la notifica dell’atto al debitore esecutato non è un mero adempimento formale. Se manca, il pignoramento è giuridicamente inesistente. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6 del 1.01.2026.
Nel caso all'esame della Cassazione, l’atto di pignoramento dei crediti presso terzi era stato notificato al debitore esecutato solo quando la procedura era ormai conclusa con l’acquisizione delle somme da parte dell’Agente della riscossione.
La Cassazione ha censurato la decisione dei giudici di secondo grado, che avevano trascurato proprio tale profilo (omessa o tardiva notifica del pignoramento al debitore), concentrandosi invece sulla regolarità della notifica dell’intimazione di pagamento, quale atto presupposto alla procedura esecutiva.
La Corte ha così ribadito un principio fondamentale: la notifica dell’atto di pignoramento al debitore non è un “mero formalismo”, ma riguarda “un requisito essenziale per la stessa esistenza giuridica dell’atto”. Il pignoramento consiste infatti, anzitutto, nell’ingiunzione rivolta al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito (art. 492 c.p.c.) e, nel pignoramento presso terzi, l’atto deve essere notificato sia al terzo che al debitore (art. 543 c.p.c.), per consentire a quest’ultimo di conoscere il vincolo sui propri beni ed esercitare il diritto di difesa.
L’omessa notifica non integra, dunque, una semplice nullità sanabile (neppure attraverso la costituzione del debitore nel processo esecutivo), ma determina l’inesistenza giuridica del pignoramento, per mancanza di un elemento essenziale dell’atto.