Il decreto milleproroghe è legge

Il 28 febbraio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 26 del 2026, di conversione del decreto Milleproroghe (d.l. n. 200 del 2025).

La legge conferma il rinvio al 1° gennaio 2027 dell’entrata in vigore dei Testi Unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e di riscossioni e delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.
Viene inoltre confermata la proroga, fino al 30 settembre 2026 ,della possibilità per le società di capitali (nonché per le associazioni e le fondazioni) di svolgere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione anche in assenza di specifiche previsioni statutarie.

La legge di conversione ha poi aggiunto, all’articolo 4, il comma 12-octies, il quale differisce, dal 13 dicembre 2025 al 1° gennaio 2027, la decorrenza della disposizione di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 186 del 2025, che ha previsto l’abrogazione dell’articolo 19-bis.2, co. 3, del Dpr n. 633/1972 relativo alle modalità di rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse”, legata ai mutamenti di regime (da normale a speciale o viceversa). Sono fatti salvi i comportamenti antecedenti all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe 2026 e, fino alla loro conclusione le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in caso di mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, non si renderà più necessario operare la rettifica Iva “per massa”, ma si applicherà la rettifica Iva “analitica”, in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi.
Tale proroga si è resa necessaria, in conseguenza dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, del d.lgs. n. 10 del 19 gennaio 2026, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto", che abroga e sostituisce le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972. Nello specifico, l'art. 59 del d.lgs. n. 10 del 2026 riproporrà il contenuto dell'art. 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, senza la previsione inserita nell'abrogando comma 3.

 

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