IRAP: sì al rimborso per gli intermediari finanziari e per le imprese assicurative sui dividendi di fonte UE/SEE
In data 22 aprile 2026 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 123184/2026, mediante il quale è stato approvato il modello da utilizzare per ottenere il rimborso della maggiore IRAP corrisposta dagli intermediari finanziari e dalle imprese assicurative sui dividendi di fonte UE/SEE, relativamente ai periodi d’imposta 2024 e antecedenti.
A tale riguardo, la Legge di Bilancio 2026, recependo gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24, ha apportato modifiche al Decreto IRAP, allo scopo di allineare alle previsioni della c.d. Direttiva Madre-Figlia la disciplina fiscale, ai fini IRAP, dei dividendi di provenienza UE o SEE, incassati rispettivamente da intermediari finanziari e da compagnie assicurative.
Più precisamente, a seguito di tale intervento normativo, i dividendi distribuiti da società o enti che risultano residenti o localizzati in uno Stato membro dell’UE o aderente al SEE, con cui l’Italia abbia sottoscritto un accordo idoneo a garantire un effettivo scambio di informazioni, al ricorrere della condizione contemplata dall’art. 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del T.U.I.R.:
- non rilevano ai fini della determinazione del margine di intermediazione del periodo in cui vengono iscritti a conto economico, risultando esclusi dalla formazione del valore della produzione netta del soggetto percipiente nella misura del 95 per cento del relativo ammontare;
- non concorrono alla composizione della base imponibile IRAP del soggetto percipiente nella misura del 95 per cento del relativo ammontare.
Con riferimento ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025, la porzione di IRAP relativa ai dividendi sopra indicati, che hanno partecipato alla formazione del valore della produzione netta secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto IRAP, in misura superiore rispetto a quanto stabilito dal comma 46 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026, è suscettibile di essere recuperata mediante istanza di rimborso.
Con il provvedimento in commento vengono definite le modalità operative per dare attuazione ai commi 48 e 49 del medesimo art. 1 della Legge di Bilancio 2026. Nello specifico, viene approvato il modello di istanza finalizzato a richiedere il rimborso oppure l’utilizzo in compensazione della quota IRAP, unitamente alle relative istruzioni, e vengono fissati i termini e le modalità di trasmissione dell’istanza, nonché le modalità per l’impiego in compensazione della quota IRAP.