CGUE sul credito al consumo: la banca non può riscuotere interessi sugli importi trattenuti per i costi connessi al credito.
Con sentenza del 23.4.2026 (Causa C-744/2024) la Corte di Giustizia UE chiarisce come devono essere calcolati gli interessi applicati ai contratti di credito con i consumatori, migliorando la protezione contro pratiche che determinano un aggravio occulto del costo del credito.
La pronuncia, nell’interpretare le nozioni di “importo totale del credito”, “costo totale del credito per il consumatore” e “tasso debitore” di cui all’art. 3 Dir. 2008/48/CE, stabilisce che la banca mutuante può applicare interessi unicamente sulla somma degli importi messi materialmente a disposizione del mutuatario, mentre non può riscuotere interessi sulle somme che trattiene per il pagamento di costi connessi al credito (nel caso di specie, il premio per l’assicurazione del credito) che pur formano oggetto di restituzione dal mutuatario al mutuante. Secondo la Corte di Giustizia, alla mancata riscossione di interessi su importi corrispondenti a un costo del credito la banca può rimediare solamente applicando, in modo trasparente, un tasso debitore proporzionalmente più elevato.
La decisione rafforza la tutela del consumatore perché, incidendo direttamente sulla struttura economica dei contratti di finanziamento, impone uniformità nel calcolo degli interessi e trasparenza sul costo totale del credito, favorendo la comparabilità delle offerte sul mercato.