Nuovi documenti in appello ammessi nei giudizi tributari instaurati prima del 4 gennaio 2024
Con le ordinanze n. 16456 e n. 20127 del 2026, la Corte di Cassazione, allineandosi a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 36 del 2025, afferma che nei giudizi tributari instaurati in primo grado prima del 4 gennaio 2024 continua a trovare applicazione la versione previgente dell’art. 58 de d.lgs. n. 546 del 1992, che consentiva alle parti di produrre nuovi documenti in appello senza dover dimostrare l’impossibilità di depositarli nel precedente grado di giudizio.
Pertanto, la nuova versione dell’art. 58 cit. (come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220 del 2023), che vieta alle parti la produzione di nuovi documenti in appello, salvo che risultino indispensabili ai fini della decisione della controversia o che la parte dimostri di non averli potuti produrre per causa a essa non imputabile, può essere applicata solo ai giudizi di primo grado instaurati dal 4 gennaio 2024.
Le due ordinanze recepiscono integralmente i principi enunciati dalla Consulta, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’applicazione immediata della nuova disciplina anche ai giudizi già pendenti, ritenendola lesiva del legittimo affidamento e del diritto di difesa delle parti. Sul piano operativo, le ordinanze confermano che il discrimine tra vecchio e nuovo regime è ormai rappresentato dalla data di instaurazione del giudizio di primo grado, e non da quella di proposizione dell’appello.
(DG-MB)