Corte Cost. sent. n. 50/2026: Gli effetti del giudicato penale nel processo tributario
La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 21-bis del d.lgs.74/2000 sollevata dalla CGT del Piemonte e dalla CGT di Roma.
Come noto, la norma in discussione prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione del contribuente nel processo penale perché il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso, pronunciata in dibattimento ed avente ad oggetto i medesimi fatti in discussione nel processo tributario, produce, in ogni stato e grado, l’efficacia di giudicato.
Le Corti remittenti avevano ritenuto censurabile la norma sotto differenti aspetti.
In primo luogo, poiché lede il diritto di difesa dell’Agenzia delle Entrate. Sotto tale profilo, la Corte Costituzionale non ravvisa alcuna incompatibilità con la Costituzione, poiché, ferma restando la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di partecipare al giudizio penale costituendosi come persona offesa, la stessa contribuisce attivamente al procedimento istruttorio in ragione delle diverse norme di raccordo istituzionale con il Pubblico Ministero.
In secondo luogo, si era ritenuto che il credito erariale non fosse adeguatamente tutelato dal PM nel processo penale. Sul punto, la Consulta ritiene invece che tale tutela sia garantita dal PM, potendo questi disporre della Guardia di finanza, nonché in considerazione della partecipazione dell’Agenzia delle Entrate al procedimento istruttorio.
In terzo luogo, era stata prospettata un disparità di trattamento tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente, non potendo l’Agenzia beneficiare delle sentenze di condanna come invece il contribuente può avvalersene in caso di assoluzione. La Corte ritiene che si tratti di una scelta del legislatore delegante non manifestamente irragionevole secondo i parametri dalla stessa sviluppati, coerente con l’evoluzione del procedimento tributario.
Tutte le considerazioni su esposte, secondo la Consulta, giustificano anche la disciplina differenziata fra procedimento tributario e procedimento civile e amministrativo, nel primo caso gli interessi del danneggiato son tutelati, principalmente, nella fase istruttoria, nel secondo caso nella fase dibattimentale, dunque non si ravvisa pertanto alcun profilo di incostituzionalità.
Secondo la CGT di Roma, la norma sarebbe censurabile poiché darebbe “automatico ingresso” nel processo tributario a tutte le sentenze irrevocabili di assoluzione, anche quando fondate su vizi procedurali o di inutilizzabilità probatoria; tale tipologia di assoluzioni non escluderebbe la sussistenza di una capacità contributiva idonea a giustificare il prelievo. Inoltre, sarebbe lesa la funzione giurisdizionale del giudice tributario, venendo compresso il suo potere di valutazione.
Sul punto la Consulta fornisce un’interpretazione della norma conforme a Costituzione.
La disposizione costituisce, infatti, una scelta garantista, che assicura al contribuente lo stesso elevato standard probatorio richiesto in sede penale: scelta non manifestamente irragionevole, purché interpretata in modo costituzionalmente orientato.
In questa prospettiva, la Corte individua due ipotesi in cui l’effetto di giudicato nel processo penale non può considerarsi operante ai fini tributari, poiché, in caso contrario, verrebbe meno la coincidenza fra i fatti valutati nei due processi:
1. Quando l’assoluzione sia dovuta all’impossibilità di utilizzare presunzioni legali tipiche previste in materia tributaria, precluse al giudice penale, allorché quindi l’assoluzione non si fondi su un accertamento positivo dell’inesistenza del fatto. In tali casi il giudice penale e quello tributario giudicherebbero su una base probatoria strutturalmente diversa.
2. Quando l’assoluzione dipenda esclusivamente dall’inutilizzabilità delle prove in sede penale, allorché le stesse prove siano invece utilizzabili in sede tributaria.
Resta fermo che, se il contribuente fornisce già nel processo penale la prova contraria alla presunzione legale, il giudicato di assoluzione torna a spiegare pienamente i propri effetti anche nel processo tributario.
Tale interpretazione è idonea a salvare la norma dai vizi denunciati e a garantire un equilibrato raccordo fra i due processi.