La Corte Costituzionale sulla società di scopo non iscritta all’albo dei riscossori
La Corte Costituzionale (sentenza n. 62/2026) ha chiuso (almeno per ora) la vicenda della società di scopo Napoli Obiettivo Valore S.r.l. costituita da Municipia S.p.a per lo svolgimento del servizio di riscossione per il Comune di Napoli. Tale società di scopo non era iscritta all’albo dei concessionari della riscossione, mentre l’iscrizione era posseduta dalla società madre, cioè l’originaria partecipante alla gara ed aggiudicataria del bando per project financing indetto dal Comune.
Come già segnalato in nostri precedenti Aggiornamenti, due diverse sezioni della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli avevano rimesso alla Corte la decisione sulla costituzionalità della norma di interpretazione autentica introdotta dal comma 14-septies dell’art. 3 del d.l. n. 202/2024 (convertito in legge n. 15 del 21/2/2025. Il comma in questione ha fornito interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, disponendo che le società di scopo costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non devono essere iscritte nell'albo di cui all’art. 53, laddove risulti già iscritta nel predetto albo la società aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo. Precisa inoltre la norma interpretativa che gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, “comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
La Corte delle leggi, dopo aver dichiarato inammissibile la questione sottoposta con una delle due ordinanze di rimessione (per inadeguata motivazione della rilevanza nel giudizio a quo) ha poi ritenuto che la norma interpretativa non fosse affetta dai denunciati vizi di incostituzionalità (sul punto, si rinvia all’articolata motivazione della sentenza).
Restano in questo modo da nessun Giudice scrutinati alcuni rilevanti dubbi circa la legittimità del complessivo impianto normativo applicabile alla materia dello svolgimento del servizio di riscossione da parte delle società di scopo non iscritte all’albo, dubbi non tutti risolti dalla sopravvenuta norma interpretativa; tali questioni erano state sollevate nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Cassazione da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 3737 del 23.05.2024, questioni che la Corte di Cassazione (sent. 7495/2025) aveva sbrigativamente ritenuto superate proprio per effetto dell’entrata in vigore della suddetta norma di interpretazione autentica, così evitando di affrontarle.