Le Sezioni Unite sulla Rottamazione-quater
Nella sentenza n. 5889 del 15 marzo 2026 le Sezioni Unite enunciano alcuni importanti principi di diritto sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione disciplinata dall’art. 1 commi da 231 a 252 della Legge n. 197 del 2022 (Rottamazione-quater).
In relazione alla prima questione oggetto di rimessione («effetti processuali dell’adesione alla procedura di ‘rottamazione quater’») le Sezioni Unite, preso atto dell’introduzione dell’art. 12-bis del D.L. n. 84 del 2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 2025 (norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 236 della Legge n. 197 del 2022), affermano che la norma ha eliminato qualsiasi dubbio “sul fatto che l’estinzione del processo discenda dalla definizione della procedura amministrativa intesa quale perfezionamento dell’ammissione alla procedura stessa mediante presentazione della domanda da parte del debitore; comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte di Ader; versamento dell’unica ovvero della prima rata di rientro, da documentarsi agli atti di causa. La sospensione del processo legalmente stabilita nelle more del versamento delle somme dovute non va oltre il tempo necessario all’esaurimento di queste fasi, dall’istanza al primo o unico versamento, scadenzate da termini perentori”.
Quanto alla seconda questione («estensione della procedura definitoria ai carichi non tributari»), le Sezioni Unite ritengono che il procedimento di definizione agevolata possa avere ad oggetto anche debiti di natura non tributaria, “purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”.
Ciò si ricava, secondo il Supremo Consesso:
- dalla normativa in materia di definizione agevolata (art. 1 commi 231, 246, 245, 247 e 251 della Legge n. 197 del 2022; l’art. 1, comma 231, in particolare prevede che oggetto di definizione agevolata sono “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”, venendo, dunque, in rilievo “da un lato, la modalità legale di riscossione a mezzo ruolo e , dall’altro, l’affidamento del recupero all’agente entro l’arco temporale indicato”);
- nonché dallo scopo della procedura “volta sia ad agevolare, mediante lo stralcio di interessi e sanzioni, il recupero delle somme, sia ad estinguere – nel caso di processi pendenti – il relativo contenzioso”.
Da ultimo, in relazione alla terza questione oggetto di rimessione («estensione della estinzione del processo ai co-obbligati in solido») le Sezioni Unite affermano che la definizione agevolata disciplinata dall’art. 1, commi 231 e ss. della Legge n. 197 del 2022 “…produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente”, operando un coordinamento tra i principi in materia di obbligazioni solidali e quelli relativi alle procedure pubblicistiche di definizione.