La CEDU censura l’Italia sul potere di accesso del Fisco ai dati bancari del contribuente: è un’ingerenza illegittima che viola il diritto al rispetto della vita privata.
Con la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026, la CEDU ha stabilito che il quadro normativo italiano che regola le indagini bancarie svolte dall’Amministrazione Finanziaria ai fini dell’accertamento fiscale non presenta i requisiti qualitativi minimi per garantire che l’ingerenza della pubblica autorità nella sfera privata dei contribuenti sia necessaria e proporzionata e, dunque, legittima ai sensi dell’art. 8 della Convenzione.
La Corte ha evidenziato che la disciplina interna attribuisce alle autorità fiscali un potere di accesso ai dati bancari connotato da un’eccessiva ampiezza discrezionale e non adeguatamente bilanciato da presìdi procedurali effettivi e da un controllo indipendente o giurisdizionale, rendendo tali interferenze non “conformi alla legge” ai sensi dell’art. 8 della Convenzione.
Secondo la Corte, la normativa interna (art. 32 d.p.r. n. 600/1973 e art. 51 d.p.r. n. 633/1972), come interpretata e applicata dalla giurisprudenza (Cass. 14026/2012; Cass. 17158/2018; Cass. 3242/2021; Cass. 10576/2022), consente agli uffici tributari un accesso illimitato ai dati bancari, in quanto non è circoscritto né nei presupposti, né nella portata e le circolari amministrative che individuano criteri applicativi più puntuali non sono vincolanti per le autorità.
A fronte di un siffatto potere di acquisizione indiscriminata di dati personali, secondo la Corte, il sistema non contempla garanzie procedurali sufficienti a proteggere i contribuenti da interferenze abusive o arbitrarie da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Infatti, se l’esigenza di non compromettere la finalità delle misure in questione può giustificare l’assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente ex ante sull’adozione delle stesse, occorre che un tale controllo sia pienamente assicurato ex post, attraverso i rimedi esperibili dinanzi al giudice tributario, al giudice civile o al Garante del contribuente, tutela che, secondo i Giudici di Strasburgo, l’ordinamento italiano non riesce effettivamente a garantire. La Corte ha dunque invitato lo Stato italiano ad allineare la propria legislazione alle conclusioni della sentenza, la quale si inserisce in un filone già tracciato dalla giurisprudenza della Corte con le recenti sentenze CEDU del 6.2.2025 e CEDU del 11.12.2025 che, applicando i medesimi principi, censurano il potere dell’Amministrazione Finanziaria di accesso e ispezione presso le sedi legali delle società, affermando la violazione del diritto al rispetto del domicilio tutelato dall’art. 8 della Convenzione.