WIBOR nei mutui: la CGUE esclude l’abusività automatica e l’obbligo della banca di fornire informazioni sulla metodologia di calcolo di un indice regolamentato

La CGUE, interpellata con riferimento a un mutuo ipotecario a tasso variabile riferito all’indice regolamentato WIBOR, con sentenza del 12.2.2026 ha fornito importanti chiarimenti interpretativi della Dir. 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori.

Con riguardo all’ambito di applicazione della direttiva, ha chiarito che l’esclusione prevista per le clausole contrattuali che “riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative” (art. 1, c. 2 Dir. 93/13) deve essere interpretata restrittivamente: la direttiva si applica alla clausola di un contratto di mutuo ipotecario che preveda un tasso di interesse variabile fondato su un indice regolamentato e un margine fisso, se le disposizioni nazionali si limitano a stabilire un quadro generale per la fissazione del tasso di interesse di tali contratti, lasciando al professionista la possibilità di scegliere l’indice di riferimento di tale tasso o l’entità del margine fisso.

Quanto al requisito di trasparenza (art. 4, c. 2 Dir. 93/13), la Corte chiarisce che il rispetto degli obblighi informativi da parte del professionista va valutato tenendo conto di tutte le disposizioni comunitarie che stabiliscano obblighi in materia di informazione a favore dei consumatori. Perciò, in presenza di un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento ai sensi del Reg. 2016/1011, il requisito di trasparenza non impone obblighi di informazione specifici con riguardo alla metodologia di calcolo di tale indice: tale compito spetta all’amministratore del benchmark, che deve pubblicare gli elementi chiave della metodologia per ciascun indice, ai quali l’istituto può fare rinvio.

Infine, la Corte afferma che il WIBOR è oggetto di disciplina esaustiva a livello UE (Reg. 2016/1011), il cui rispetto è garantito dalle autorità nazionali. Pertanto, una clausola che lo includa non crea di per sé un significativo squilibrio tra le parti del contratto a danno del consumatore e ciò anche quando la metodologia di calcolo dello stesso preveda l’utilizzo di dati sottostanti che non corrispondono necessariamente a operazioni effettive o quando il creditore sia una delle banche che fornisce i dati sottostanti utilizzati per la determinazione dell’indice stesso.

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