Trasparenza dei contratti e tasso di leasing determinato per relationem
Con ordinanza n. 34872 del 30.12.2025, la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento in materia di trasparenza dei contratti di leasing immobiliare e determinabilità per relationem del tasso di leasing.
Sulla base del principio enucleato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 15130 del 29.5.2024) per il quale l’oggetto del contratto è determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c. se, con riguardo agli interessi, gli stessi siano pattuiti sulla base di criteri oggettivi che non diano luogo a margini di incertezza e non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti, la Suprema Corte ha ribadito che:
(1) la mancata indicazione del tasso di leasing nel contratto non determina la violazione dell’art. 117, comma 4, TUB, qualora lo stesso sia determinabile per relationem;
(2) equivale a mancata pattuizione sugli interessi (che determina nullità della clausola e irrogazione della sanzione sostitutiva dell’applicazione dei tassi BOT) l’ipotesi in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma porti ad un ammontare del costo dell’operazione variabile, sì da ritenere che il prezzo dell’operazione risulti indeterminato o non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell’utilizzatore.
In applicazione di tali assunti, la Corte ha ribadito che una clausola contrattuale che preveda un meccanismo di indicizzazione della prestazione dovuta deve comunque, a pena di nullità per indeterminabilità dell’oggetto del contratto, prevedere ex ante il criterio per determinare con esattezza ed in modo univoco gli importi che da essa discenderanno, non potendo lasciare invece aperte – in ragione della possibilità di optare per l’una o l’altra diversa formula di calcolo parimenti compatibile con la descrizione contrattuale della clausola – diverse soluzioni di risultato.