Rimessa alle Sezioni Unite la questione dell’applicabilità alla domanda c.d. trasversale della disciplina prevista per la chiamata in causa del terzo.
Con ordinanza n. 33810 del 23 dicembre 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione relativa all’applicabilità alla domanda c.d. trasversale, ovvero proposta da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, della disciplina prevista per la chiamata in causa del terzo.
La Terza Sezione ha rilevato il contrasto sussistente sulla questione nella giurisprudenza di legittimità. In particolare, ha evidenziato che secondo un orientamento più risalente, nel caso di domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non è richiesto il rispetto delle forme previste dall’art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa del terzo (richiesta di differimento dell’udienza e notificazione di un atto citazione) ma solo di quelle stabilite dall’art. 167, secondo comma, c.p.c. per la domanda riconvenzionale: «per l’evidente ragione – a tacer d’altro – che è fuori luogo discorrere di “chiamata in causa” rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio» (così Cass. 23/03/2022, n. 9441, richiamata nell’ordinanza).
Al contrario, secondo la giurisprudenza più recente, nel caso di domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto si applica la disciplina prevista per la chiamata in causa del terzo poiché in relazione a tale domanda “nuova” il convenuto “….non si trova in una posizione difforme da quella di un soggetto del tutto estraneo al procedimento, perlomeno in relazione al punto veramente centrale ed essenziale, che inerisce ai diritti di difesa” (in tal senso Cass. 12/05/2021, n. 12662 richiamata nell’ordinanza). Secondo tale orientamento occorre, quindi, assicurare il diritto di difesa del convenuto riconoscendogli il termine minimo a comparire.