Alle sezioni unite l’oralità del processo
Rilevato un contrasto in seno alle sezioni semplici della Suprema Corte, con ordinanza n. 2010 del 30.1.2026, la terza sezione civile dalla Cassazione ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sul tema della mancata fissazione dell’udienza di discussione orale ritualmente richiesta dalla parte, nell’ambito del giudizio d’appello. Al Supremo consesso si chiede di chiarire se la mancata fissazione dell’udienza costituisce un vizio che determina, di per sé, la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, come ritenuto da un primo filone giurisprudenziale, ravvivato anche da recenti arresti, ovvero sia vizio che rileva solo a fronte della specifica deduzione degli aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi, come affermato da altro, e maggioritario, orientamento.
L’ordinanza offre alla Corte l’occasione per interrogarsi sull’attualità del principio di oralità, un tempo ritenuto pilastro del processo (civile e penale), e sul ruolo che assumono le parti o il giudice nell’applicare e garantire l’anzidetto precetto, anche alla luce delle recenti riforme processuali e del processo informatico, il quale, a detta del Collegio, risulta “ontologicamente equivalente” al contatto tradizionale.