La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza nella disciplina emergenziale per far fronte all’epidemia da COVID-19

Con ordinanza n. 34336 del 28.12.2025 la Corte di Cassazione, in base al combinato disposto degli art. 68, comma 1, D.L. n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2015, ha operato una distinzione, con riguardo ai termini di prescrizione e decadenza delle attività amministrative (tra cui quella riscossiva), tra gli atti non in scadenza ossia che non avrebbero dovuto essere necessariamente notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 e gli atti in scadenza che avrebbero dovuto, invece, necessariamente essere notificati nel suddetto periodo temporale.

Tale periodo temporale è ricavato dal comma 2 dell’art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015, richiamato dall’art. 68 comma 1 D.L. n. 18 del 2020, che fa riferimento ai termini di prescrizione e decadenza “che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione” e, dunque, nel caso di specie “tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021” posto che la sospensione in base al comma 1 dell’art. 68 D.L. n. 18 del 2020 riguarda il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

La Corte, con particolare riferimento alle intimazioni di pagamento, ha affermato che gli atti non in scadenza nel periodo sopra indicato sono prorogati di 542 giorni in base al combinato disposto del comma 1 dell’art. 68 D.L. n. 18 del 2020, che stabilisce la sospensione dei termini dei versamenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (542 giorni), e del comma 1 dell’art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015, secondo cui le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento determinano, per lo stesso periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell’attività riscossiva.

Con riferimento, invece, agli atti in scadenza nel periodo temporale sopra indicato (31.12.2020/31.12.2021), la Corte di Cassazione ha ritenuto che per gli stessi operi la proroga fino al 31 dicembre 2023 in base al combinato disposto del comma 1 dell’art. 68 D.L. n. 18 del 2020 e del comma 2 dell’art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015 che prevede, in relazione ai termini di prescrizione e decadenza che scadono “entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, la proroga “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (e quindi, nel caso di specie, sino al 31 dicembre 2023).

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