Consorzi di bonifica: dubbi sulla giurisdizione in materia di riscossione dei cd. “conguagli”

La sezione tributaria della Cassazione (ordinanza interlocutoria n. 7792/2026) ha rimesso al Primo presidente la questione del se anche i “conguagli”, dovuti dai consorziati di un consorzio di bonifica a seguito di un piano di riordino fondiario, rientrino nella giurisdizione tributaria, come è invece assodato per i normali contributi consortili dovuti per le attività di bonifica.

Il “conguaglio” è dovuto in conseguenza del maggior valore della proprietà risultante in favore di alcuni consorziati per effetto del riordino effettuato dal consorzio. La Sezione dubita che le entrate in questione abbiano natura tributaria, non costituendo contribuzione a fronte di spese pubbliche, ma un corrispettivo/indennizzo dovuto ad alcuni consorziati a seguito dell’attività consortile diretta a riassegnare frazioni di terreni in forza di legge regionale di riordino fondiario. Il consorzio, nel riscuotere il pagamento dei conguagli (che finanzia quanto dovuto ai consorziati svantaggiati dal riordino) non eserciterebbe un potere impositivo, ma un potere amministrativo incidente sulla titolarità della proprietà fondiaria.

Poiché un tal genere di entrate non rientra tra quelle rispetto alle quali si è già formato un solido indirizzo giurisprudenziale in tema di giurisdizione, la Sezione remittente ha ritenuto che la questione dovrebbe essere decisa dalle Sezioni Unite e non dalla sezione semplice della Suprema Corte.

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