Legge Foti: una prima lettura dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Cassazione, pronunciandosi sulla giurisdizione del Giudice contabile per l’azione di danno erariale promossa in relazione ai medesimi fatti sui quali è stata avviata anche l’azione civile di responsabilità, ribadito il granitico principio dell’indipendenza tra l’azione civile e quella contabile ed esclusa, quindi, la violazione del ne bis in idem, colgono l’occasione per negare che la legge Foti abbia introdotto una limitazione delle responsabilità diversa da quella che già l'art. 1, comma 1, prima parte, della legge n. 20 del 1994 circoscriveva ai soli fatti o omissioni "commessi con dolo o colpa grave” (Cass. Civ., Sez. Unite, Ord., 25/08/2026, n. 24765). Secondo il Supremo Consesso, la legge n.1 del 2026, piuttosto, si sarebbe limitata a specificare, in positivo e in negativo, la “colpa grave” rilevante ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, il cui accertamento è interamente rimesso alla Corte dei Conti.

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