Il d.l. 100/2026 convertito con l. 145/2026 ricalibra la stabilità delle misure cautelari anticipatorie dopo la bocciatura della CGUE (C-132/25 del 23.4.2026)
L’articolo 2 del decreto-legge n. 100 del 12 giugno 2026, convertito senza modifiche sul punto dalla legge n. 145 del 7 agosto 2026, ha sostituito il comma 4 dell’articolo 132 CPI e il comma 4 dell’articolo 162-bis LDA.
Il legislatore è intervenuto sulla c.d. strumentalità attenuata di cui godevano i provvedimenti cautelari a carattere anticipatorio (come l’azione inibitoria), i quali, a differenza delle misure a carattere conservativo, una volta concessi, rimanevano efficaci anche in difetto dell’instaurazione del giudizio di merito.
La nuova previsione, identica nei due corpi legislativi, dispone che se il giudizio di merito non viene iniziato nel termine perentorio fissato dalla norma, oppure si estingue dopo essere stato avviato, il provvedimento cautelare anticipatorio è dichiarato inefficace se il destinatario presenti apposita istanza entro 30 giorni dalla scadenza del termine o dall’estinzione del giudizio. Se il destinatario non si attiva tempestivamente, la misura cautelare conserva efficacia. In caso di misure cautelari già concesse al 12 giugno 2026 (data del decreto legge), il termine per l’istanza è di 60 giorni e il beneficiario della misura può essere rimesso in termini per l’istaurazione del giudizio di merito.
L’obiettivo della novella è quello di evitare, attraverso la previsione di un meccanismo di controllo ad iniziativa del destinatario, che una misura provvisoria continui indefinitamente a produrre effetti in assenza di un processo di merito, lasciando però al destinatario stesso l’onere di attivarsi tempestivamente.
Ricordiamo che con la sentenza del 23 aprile 2026, C-132/25, M.M. Ristorazione c. Villa Ramazzini, la CGUE ha ritenuto incompatibile con l’art. 9, par. 5, della direttiva Enforcement (2004/48/CE) la normativa italiana nella misura in cui consentiva alle misure cautelari anticipatorie di restare efficaci senza termine. La riforma serve ad adeguare la disciplina italiana al diritto UE.