Legge di Bilancio 2026 - Modifiche alla disciplina dei fondi pensione

La legge di Bilancio 2026 (l. n. 199/2025), con i commi 201-205 e con i commi 295-296, ha introdotto diverse modifiche particolarmente significative alla disciplina dei fondi pensione e della previdenza complementare contenuta nel d.lgs. n. 252 del 2005, la gran parte delle quali applicabili a partire dal prossimo 1° luglio 2026.

Portabilità della posizione

La modifica ritenuta di maggiore impatto è quella, derivante dalla rimodulazione della disposizione contenuta nel sesto comma dell’art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, secondo cui, in caso di trasferimento della posizione ad altra forma di previdenza complementare, il lavoratore mantiene il diritto al versamento del contributo a carico del datore di lavoro, là dove è stata eliminata la previsione che tale diritto possa essere disciplinato o limitato dai contratti o accordi collettivi anche aziendali. Dunque, decorsi due anni di partecipazione a un fondo pensione, il lavoratore potrà trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione e continuerà a ricevere il contributo del datore di lavoro, anche se il fondo pensione cui si trasferisce non è tra quelli previsti dalla contrattazione collettiva cui fa riferimento.

Adesione automatica

Le varie modifiche operate all’art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 istituiscono il meccanismo della “adesione automatica” ai fondi pensione. In buona sostanza viene esteso il già noto meccanismo della adesione tacita mediante conferimento del (solo) TFR maturando alla più completa adesione da cui derivano i connessi obblighi contributivi del datore di lavoro e del lavoratore. Dunque, in conseguenza dell’assunzione il lavoratore aderisce automaticamente alla specifica forma di previdenza complementare individuata secondo i criteri stabiliti dalla legge, con destinazione del TFR maturando e con applicazione dei conseguenti obblighi contributivi previsti dalla contrattazione collettiva in capo al datore di lavoro e al lavoratore (il quale mantiene in ogni caso la facoltà di determinare liberamente la propria contribuzione). Il meccanismo di adesione automatica è diversamente modulato per i lavoratori non di prima assunzione, per tener conto della possibilità che già aderiscano alla previdenza complementare. In ogni caso, entro 60 giorni dalla data di assunzione, il lavoratore può comunque decidere di rinunciare all’adesione automatica, mantenendo il TFR secondo lo schema ordinario previsto dall’art. 2120 cod. civ., o destinandolo ad altra forma pensionistica complementare.

I contributi e le quote di TFR che affluiranno ai fondi pensione per effetto delle adesioni automatiche dovranno essere investiti in comparti o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio e rendimento, tenendo conto di fattori quali l’orizzonte temporale di investimento e l’età anagrafica dell’aderente (ad esempio, life cycle). Di conseguenza, non sarà più necessario prevedere i c.d. comparti garantiti finora previsti per l’afflusso delle quote di TFR derivanti da adesione tacita.

Deducibilità dei contributi ai fondi pensione

A decorrere dal periodo di imposta 2026, viene innalzato da 5.164,57 euro a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare. Viene conseguentemente adeguato, rispetto a tali nuovi limiti di deducibilità dei contributi, anche lo speciale regime previsto per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 (che, nei venti anni di partecipazione al fondo pensione successivi al quinto, possono beneficiare di un più elevato plafond di deducibilità).

Prestazioni dei fondi pensione

Viene ridisegnata la disciplina delle prestazioni dei fondi pensione.

In primo luogo, viene ampliata la possibilità di beneficiare, al momento del pensionamento, della prestazione in forma di capitale, che può essere erogata fino al 60% del montante finale accumulato (e non più solo al 50%).

Viene poi ampliato il novero delle prestazioni in forma periodica erogabili dal fondo pensione, che ora comprendono, oltre alla tradizionale rendita vitalizia, anche le rendite a durata definite, le prestazioni mediante prelievi e le prestazioni mediante erogazione frazionata. Queste nuove forme di prestazione periodica, cui si estendono i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni obbligatorie, sono tutte erogate direttamente dal fondo pensione (mentre per le rendite vitalizia occorrerà continuare a ricorrere ad apposita convenzione assicurativa) e prevedono che, in caso di morte dell’aderente in pendenza dell’erogazione delle stesse, il montante residuo sia riscattato dai beneficiari designati.

Le rendite a durata definita, le prestazioni mediante prelievi, nonché i riscatti del montante residuo in caso di morte del beneficiario di alcuna di tali nuove prestazioni periodiche, sono soggetti a tassazione secondo quanto stabilito in via generale per le prestazioni in forma di capitale (ritenuta a titolo di imposta del 15%, riducibile fino al 9% in presenza di una certa anzianità di partecipazione, da applicare sulla prestazione al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione).

Invece, per quanto riguarda le prestazioni mediante erogazione frazionata si prevede un nuovo regime di tassazione, con applicazione di una ritenuta titolo d’imposta del 20%, che può ridursi fino al 15%.

In ogni caso, ad applicare la tassazione in qualità di sostituto d’imposta è il fondo pensione che eroga la prestazione.

Sanzioni

Con le previsioni contenute nei commi 295 e 296 della legge di Bilancio 2026 (l. n. 199/2025) viene notevolmente inasprito, con decorrenza immediata, il regime sanzionatorio previsto dall’art. 19-quater del d.lgs. n. 252 del 2005. L’importo massimo della sanzione irrogabile dalla COVIP (in particolare nei confronti degli esponenti dei fondi pensione che si rendano colpevoli dei comportamenti irregolari ivi previsti) diviene di Euro 500.000 (rispetto ai precedenti importi di 25.000 o 15.500 Euro).

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