Le azioni avverso i provvedimenti di inclusione o esclusione dall’elenco ISTAT devono essere proposte davanti alla Corte dei conti

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 39/2026 ha messo fine all’annosa questione del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e contabile sui provvedimenti di inclusione o esclusione dall’elenco ISTAT (art. 1 comma 3 L. 196/2009), rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti i cui conti concorrono alla determinazione del conto economico consolidato dello Stato (SEC 2010).

Invero, la L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), art. 1 comma 169 aveva attribuito alle “Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione” la giurisdizione sui ricorsi contro “gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall’ISTAT”. Tale impostazione aveva trovato riscontro nella giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Sez. Riun. n. 15/2015), nonché nell’art. 11 comma 6 lett. b) c.g.c., secondo cui “Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi: […] b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT”.

Tuttavia, l’art. 23-quater comma 2 D.L. n. 137/2020, convertito in L. 176/2020 (Decreto Ristori), ha limitato la giurisdizione di cui al citato art. 11 comma 6 lett. b) c.g.c. ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica: ne rimanevano pertanto esclusi i giudizi di impugnazione dei predetti provvedimenti di inserimento o esclusione.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, ritenendo che tale formulazione eliminasse ogni controllo giudiziario e non consentisse la verifica di correttezza e affidabilità dei dati impiegati per il confronto dei saldi di bilancio tra gli Stati membri, hanno rimesso la questione alla CGUE (ordinanze n. 5/2021/RIS e n. 6/2021/RIS), la quale tuttavia (sentenza 563/2023, cause riunite C-363/21 e C-364/21 Ferrovie Nord e Federazione Italiana Triathlon v. Istat) ha ritenuto di lasciare ai singoli Stati il riparto di giurisdizione interno, affermando che la normativa europea non osta “ad una normativa nazionale che limiti la competenza del giudice contabile a statuire sulla fondatezza dell’iscrizione di un ente nell’elenco delle amministrazioni pubbliche, purché siano garantiti l’effetto utile [del diritto europeo] nonché la tutela giurisdizionale effettiva imposta dal diritto dell’Unione”. Preso atto di tale arresto, le Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza n. 30220/2024) hanno escluso il configurarsi di un vuoto di tutela, ritenendo tali controversie rientranti nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (art. 7 c.p.a.).

La questione ha tuttavia subito una nuova, e definitiva, evoluzione con la citata sentenza n. 39/2026 della Corte costituzionale, la quale ha accolto la questione di legittimità sollevata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (con sei ordinanze di rimessione) avverso l’art. 23-quater D.L. 137/2020, per contrasto con gli artt. 3, 103 e 111 Cost. Infatti, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 23-quater, in quanto lo sdoppiamento di giurisdizione configurerebbe “un vizio di manifesta irrazionalità intrinseca della norma censurata”, risolvibile solo “riportando in capo alla giurisdizione contabile anche il sindacato sulla correttezza della ricognizione operata dall’ISTAT, con il correlativo potere di annullare l’inserimento nell’elenco delle amministrazioni pubbliche di un soggetto privo dei caratteri richiesti […]” [enfasi aggiunta]. Ciò a tutela della certezza delle situazioni giuridiche soggettive degli enti a fronte del protrarsi nel tempo delle controversie o contrasto di giudicati, per attinenza alla materia della “contabilità pubblica” sottoposta alla giurisdizione del giudice contabile ex art. 103 Cost., ed in coerenza con l’attribuzione alla Corte dei conti tanto di funzioni di controllo a garanzia dell’equilibrio dei bilanci pubblici quanto la giurisdizione sul perimetro soggettivo delle amministrazioni.

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