Antiriciclaggio e titolare effettivo: la CGUE si pronuncia sui mandati fiduciari di diritto italiano come istituti affini al trust soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dalla Direttiva UE/2015/849
La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 21.5.2026 emessa nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24 promosse su rinvio del Consiglio di Stato, si è pronunciata sulla validità e sull’interpretazione dell’art. 31 della direttiva UE/2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), norma che impone agli Stati membri di garantire l’applicazione di specifici obblighi di trasparenza ai trust e agli istituti giuridici aventi un assetto o funzioni affini a quelli dei trust.
La Corte ha stabilito che:
- L’art. 31 Dir. UE/2015/849 non viola il principio di certezza del diritto perché pone chiari limiti alla discrezionalità attribuita agli Stati membri nel definire le caratteristiche in base alle quali un istituto di diritto nazionale è considerato affine al trust.
- La scelta del legislatore italiano di considerare il mandato fiduciario di diritto interno quale istituto affine al trust e la normativa nazionale (nello specifico, artt. 1, co. 2, lett. ee), 20 21 e 22 d.lgs. n. 231/ 2007 e artt. 1 lett. g) e 7, co. 2 d.m. n. 55/ 2022) che impone alle società fiduciarie di fornire, conservare e rendere accessibili le informazioni sulla titolarità effettiva del mandato fiduciario sono compatibili con il diritto dell’Unione. Per i giudici di Lussemburgo non rileva che l’intestazione fiduciaria non dia luogo a trasferimento della proprietà dei beni dal fiduciante al fiduciario, essendo sufficiente che si verifichi una dissociazione tra il titolare effettivo dei beni e il titolare apparente che li amministra.
- La norma europea (art 31, par. 4, lett. c) Dir. UE/2015/849) che consente l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva del trust a chi dimostri di essere titolare di un legittimo interesse è rispettosa dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta di Nizza (artt. 7 e 8); la norma attuativa di diritto italiano (art. 21, co. 4, lett, d-bis) d.lgs. 231/2007) non eccede i limiti posti alla discrezionalità lasciata agli Stati membri, restando al giudice nazionale il compito di stabilire quale sia la nozione di legittimo interesse che rappresenta il giusto equilibrio tra l’esigenza di prevenire la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, da un lato, e la protezione dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla riservatezza dei dati personali, dall’altro.
- La normativa italiana, nella parte in cui conferisce alla Camera di Commercio il potere di stabilire, in presenza di certe condizioni, una deroga all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva del mandato fiduciario, è compatibile con il diritto dell’Unione (art. 31, par. 7 bis Dir. UE/2015/849); tuttavia, non è compatibile con l’art. 47 Carta di Nizza nella parte in cui non garantisce al titolare effettivo, al quale la deroga sia stata negata, di ottenere dall’autorità giudiziaria una tutela provvisoria idonea a impedire, in via cautelare, l’accesso alle informazioni. Su questo specifico punto il legislatore italiano è chiamato a intervenire per conformare il proprio ordinamento al diritto dell’Unione.