Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, c. 14-septies, d.l. 202/2024 – Intervento del Comune di Napoli

La Corte Costituzionale dichiara ammissibile l’intervento del Comune di Napoli nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 14-septies, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, il quale ha interpretato gli artt. 52 e 53 del d.lgs. n. 446/1997, nel senso che le società di scopo, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche per conto degli enti locali, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo (Corte Cost., ord. n. 8 del 26.1.2026, cfr. Aggiornamenti VM del 30.6.2025). La Consulta riconosce in capo al Comune un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto nei giudizi a quibus, atteso che l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata priverebbe di base legale gli atti di accertamento contestati nei predetti giudizi, senza possibilità, per l’ente, di adottarne di nuovi per i medesimi periodi di imposta, stante l’intervenuta decadenza e/o prescrizione delle entrate.

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