Ancora in tema di finanziamento soci di s.r.l.
La Corte di cassazione con ordinanza 12.03.2026 n.5582 torna a pronunciarsi sul tema dei finanziamenti erogati dai soci di s.r.l. e della disciplina dettata nell’art. 2467 c.c., mettendo a fuoco i concetti già espressi in precedenti decisioni.
Questi i punti fondamentali:
a. rientra nella fattispecie finanziamento soci, anche la garanzia personale (nella specie, una fideiussione) prestata dal socio a favore della società (Cass., Ord. n. 350054 del 2023; tra le pronunce di merito Trib. Milano 25.07.2016, n.8320; Id., 04.06.2013, n. 7805);
b. la postergazione del credito del socio per il rimborso del finanziamento rispetto alla soddisfazione dei creditori sociali (come è noto, l’art. 383, D. Lgs. n. 14 del 12.01.2019 ha soppresso l’altro profilo della disciplina che originariamente si accompagnava alla postergazione, quello dell’inopponibilità ai creditori sociali del rimborso eseguito nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento) integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto al rimborso del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria descritta dal comma 2 dello stesso art. 2467 c.c. (Cass., 30.05.2024 n.15196; fra le molte altre pronunce di merito.: Trib. Milano 14.02.2020, n.1465);
c. corollario della precedente affermazione, ugualmente ricorrente nelle pronunce sia di legittimità sia di merito, è che la verifica dei presupposti per l’applicazione della relativa disciplina va fatta con riferimento ad entrambi i momenti: quello dell’erogazione del finanziamento e quello del rimborso. Per le pronunce di legittimità, cfr. Cass., 30.05.2024, n. 15196 cit.; fra le pronunce di merito, Trib. Bari, 04.08.2021, n. 2996; Trib. Torino, 19.02.2021, n. 818; Trib. Milano, 14.02.2020, n. 1465. Va tuttavia segnalato un mutamento nell’orientamento, evidente specialmente nelle pronunce dei giudici di merito: nelle sentenze più risalenti si riteneva rilevante esclusivamente il tempo della erogazione del finanziamento (es.: Trib. Milano, 13.10.2016, n. 11243 a parere del quale non rilevano eventuali successivi peggioramenti della situazione patrimoniale della società). Questa evoluzione della giurisprudenza è invero significativa di un corrispondente mutamento intervenuto nella ricostruzione del fenomeno e della disciplina ad esso applicabile: il trattamento riservato al finanziamento dei soci di s.r.l. non è più (o non soltanto) collegato al riscontro di un intento lato sensu elusivo del socio, che assume la veste di finanziatore, consapevole che la situazione economico-finanziaria della società in atto sconsiglia un conferimento, ma è in qualche misura oggettivizzato. Nelle società di capitali in cui i soci sono inseriti nei meccanismi della gestione degli affari sociali (tipicamente, le s.r.l., ma anche le s.p.a. in cui si rilevano gli stessi caratteri, secondo un orientamento della giurisprudenza che va sempre più consolidandosi: cfr. per le pronunce di legittimità, Cass., 20.06.2018, n. 16291; Id., 07.07.2015, n. 14056; per quelle di merito, Trib. Bologna, 31.01.2019, n. 265; Trib Milano, 04.06.2015), esigenze di tutela dei creditori sociali impongono un corretto equilibrio tra equity e debito per mezzi forniti da terzi. La disciplina prevista nell'art. 2467 c.c. ha questo obiettivo;
d. secondo le regole generali della ripartizione dell’onere della prova nel processo civile, sulla società che si oppone al rimborso richiesto dal socio-finanziatore incombe l’onere di fornire la prova della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 2467 c.c. La decisione ribadisce il principio che il giudice deve procedere all’analisi di tutti i fatti allegati dalla parte onerata. E a questo riguardo la corte ha cassato la decisione di merito (anche) perché nella valutazione delle prove fornite dalla società, non aveva tenuto conto del principio di continuità dei bilanci societari, né aveva motivato al riguardo. Era, infatti, agli atti che in una diversa precedente controversia tra le stesse parti, era stata disposta in sede giudiziale (ugualmente agli atti del processo) la postergazione del credito del socio in ragione dell’accertata situazione di temporanea illiquidità. Il giudice di merito, nella successiva controversia, ha sminuito l’importanza di detto profilo di fatto, semplicemente affermandone l’irrilevanza per essere relativo ad altro esercizio. Mentre avrebbe dovuto accertare la risoluzione delle cause di detto squilibrio, proprio in considerazione del principio di continuità dei bilanci societari.