Accertamento e riscossione dei tributi locali

Con ordinanza n. 23097 del 11.8.2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, è trasferita al concessionario la legittimazione sostanziale all’attuazione in concreto della pretesa impositiva, i cui presupposti di debenza sono stati precedentemente individuati dal Comune. Spetta dunque al concessionario anche la legittimazione processuale per le relative controversie. Corollario di tale principio è la facoltà del contribuente di contestare il regolare conferimento del potere di accertamento e/o riscossione in capo al concessionario e, dunque, la sua legittimazione sostanziale rispetto al regolare svolgimento della procedura di evidenza pubblica di affidamento della concessione, tema che il Giudice tributario può sindacare incidentalmente al fine di disapplicare i relativi atti amministrativi, ai sensi dell' art. 7, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. Sez. Trib., 20 marzo 2025, n. 7493).

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