Dal 2027 niente più cumulo fra neo-residenti e impatriati

L’art. 2 del d.l. 38/2026 ha colmato (con effetti dal 2027) un vuoto normativo aperto sin dal 2024, stabilendo esplicitamente la non cumulabilità fra il c.d. nuovo regime impatriati e il c.d. regime per i neo-residenti.
La legge di bilancio per il 2017 aveva introdotto il regime dei neo residenti e aveva sancito l’incompatibilità di tale regime con il vecchio regime impatriati e il c.d. regime dei ricercatori e docenti universitari (o c.d. rientro dei cervelli).
Tuttavia, il vecchio regime impatriati era stato abrogato con il d.lgs. 209/2023, introducendo la disciplina del nuovo regime.
Il nuovo regime impatriati aveva creato problemi di coordinamento con gli altri due regimi agevolativi citati, portando l’Agenzia dell’Entrate, risposta ad interpello 16/2025, ad affermare la cumulabilità dello stesso con il regime dei ricercatori e docenti universitari. Secondo la dottrina, tale soluzione interpretativa era pienamente estendibile anche al regime per i neo-residenti.
La lacuna normativa creatasi, tuttavia, ha portato il legislatore ad intervenire, con il suddetto d.l. 38/2026, inserendo nel testo della legge di bilancio il rinvio espresso all’incumulabilità del nuovo regime impatriati con il regime dei neo residenti.
La conclusione è che i due regimi non saranno più cumulabili a partire dal 2027: il contribuente che deciderà di trasferire in Italia la propria residenza nel 2027 potrà, pertanto, al sussistere di tutti i requisiti, optare per uno solo dei due regimi agevolativi.  

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